Nel rito Fornero giudice diverso in ogni fase di giudizio

Pubblicato il 18 dicembre 2013 Con sentenza n. 1577, del 13 dicembre 2013, la Corte d'appello di Milano annulla – nel rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti – una sentenza in una causa di opposizione emessa dalla stessa persona fisica giudicante nella prima fase sommaria.

Nel richiamare anche i principi del giusto processo espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 387/1999 e n. 460/2005, la Corte di appello evidenzia come sia la fase sommaria che quella di opposizione siano caratterizzate dallo stesso oggetto e come entrambe le fasi si concludano con una decisione idonea a passare in giudicato.

Ne consegue che anche la causa di opposizione rappresenta un “altro grado di giudizio” e che, quindi, il giudice legittimato a conoscerne debba essere diverso da colui che è intervenuto nella fase precedente.

In altro modo si verificherebbe un vizio di costituzione del giudice e, ai sensi degli artt. 158 e 161 cpc, la nullità della sentenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy