Nel modello Irap 2024 le deduzioni per i dipendenti

Pubblicato il 22 agosto 2024

Da riportare nel modello IRAP 2024 le deduzioni spettanti per il 2023 relativamente al personale dipendente. Infatti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 11 del Dlgs. n. 446/1997, nel quadro IS del modello IRAP 2024 vanno riportate le seguenti deduzioni:

Si rammenta che, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a prescindere dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni.

Per quanto concerne la deduzione integrale dei dipendenti si rammenta che, questa, compete a tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Non ha diritto ad alcuna deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti con contratto a tempo determinato, collaboratori coordinati e continuativi od occasionali, ecc.). Secondo la circolare 22/E/2015, il diritto alla deducibilità del costo del lavoro non può essere riconosciuto nel caso in cui la stipula di contratti di lavoro differenti da quello a tempo indeterminato sia dettata da ragioni afferenti il tipo di attività svolta o a preclusioni di tipo legale o regolamentare. Ai fini del calcolo dell’importo deducibile, rientrano tra quelle rilevanti tutte le spese di lavoro dipendente a tempo indeterminato imputate a conto economico (voce B.9), mentre restano indeducibili gli accantonamenti effettuati per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro (es. accantonamenti a fronte di controversie oppure relativi ad erogazioni spettanti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). 

Per quanto riguarda, invece, la deduzione del costo dei lavoratori stagionali - che è deducibile nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto - essa compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5-9 del D.Lgs.n.446/1997. Ai fini del diritto alla deduzione, il lavoratore in possesso dei previsti requisiti deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.

La deduzione:

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