Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n.14 del 2023 è stato dato il via libera definitivo alle disposizioni del cd. decreto “Milleproroghe” (D.L.n.198/2022). Il decreto è entrato in vigore il 30.12.2022, mentre la legge di conversione dallo scorso 28 febbraio 2023. Tra le disposizioni previste si segnala, in primis, la possibilità di svolgere "a distanza" entro il 31 luglio 2023 le assemblee di società, associazioni e fondazioni appartenenti o meno al comparto del Terzo settore (APS, ODV e Onlus). Pertanto, fino al prossimo 31 luglio (facendo attenzione che detta data si riferisce al momento in cui l'assemblea è “tenuta” e non a quello in cui la stessa è convocata) per le assemblee ordinarie e straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza ovvero intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Confermata, poi, l’estensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 della facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Trattasi del regime derogatorio previsto dall'articolo 60 comma 7-bis e seguenti del D.L. n. 104/2020 convertito.
Allo stesso modo, viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal D.L. n. 23/2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
Ulteriore novità riguarda la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione delle agevolazioni prima casa. Per effetto della modifica normativa, infatti, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 131/1986 (TUR) nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Da evidenziare, infine, in materia di crediti d’imposta in beni strumentali, lo slittamento al 30 novembre 2023 del termine "lungo" entro cui effettuare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 (ordine accettato dal venditore e pagamento acconto minimo 20% del costo di acquisizione) in beni ordinari e quelli materiali "Industria 4.0" nonché la novità in materia di cd. “saldo e stralcio”: viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli.
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