Nel Milleproroghe ok alla sospensione degli ammortamenti

Pubblicato il 10 marzo 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 8 del 28 febbraio 2022) della Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 è stato dato il via libero definitivo alle disposizioni previste dal cd. decreto Milleproroghe (D.L.n. 228/2021). Il decreto è entrato in vigore il 31.12.2021, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore l'1.3.2022. Tra le disposizioni previste si segnala, in primis, la possibilità di svolgere "a distanza" entro il 31 luglio 2022 le assemblee di società, associazioni e fondazioni appartenenti o meno al comparto del Terzo settore (APS, ODV e Onlus). Pertanto, fino al prossimo 31 luglio (facendo attenzione che detta data si riferisce al momento in cui l'assemblea è “tenuta” e non a quello in cui la stessa è convocata) per le assemblee ordinarie e straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza ovvero intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Confermata, poi, l’estensione all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio “solare”, ai bilanci 2021) del regime derogatorio previsto dall'articolo 60 comma 7-bis e seguenti del D.L.n.104/2020 convertito che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

Ulteriori novità riguardano  la “sanatoria” prevista per le certificazioni uniche errate o inviate tardivamente in relazione ai periodi d'imposta dal 2015 al 2017, la proroga al 31 marzo 2022 del termine finale della sospensione dei termini che condizionano l’applicazione delle agevolazioni “prima casa".  

Da evidenziare anche la modifica al limite del contante (la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per poi ridursi a 1.000 euro  dal 1° gennaio 2023) nonché la proroga al 30 giugno 2022 del termine per il versamento (senza sanzioni e  interessi) dell’Irap erroneamente non versata (saldo 2019 e primo acconto IRAP 2020) a seguito dell’errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, co. 3 del D.L.n. 34/2020.

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