di Cassazione – sentenza 17145 del 27 luglio 2006 – chiarisce che per il contratto di leasing finanziario (uno tra i più in uso nell’ambito economico) non ricorrono i presupposti del patto trilaterale o plurilaterale; esso costituisce un collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Quest’ultimo viene concluso dalla società di leasing con lo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore all’ottenimento della disponibilità della cosa; causa che ha rilevanza autonoma rispetto a quella dei singoli contratti, ponendone in evidenza, nel medesimo tempo, l’interdipendenza e la reciprocità. Al punto che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro.
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