Nel consolidato da specificare la neutralità dei trasferimenti

Pubblicato il 04 gennaio 2005

Con la circolare numero 53, del 20 dicembre 2004, dell'agenzia delle Entrate, si precisa che ai fini della neutralità fiscale delle cessioni di beni infragruppo è necessario un contratto scritto per ciascuno dei beni ceduto, nel quale specificare l'opzione congiunta di cedente e cessionario. Solo i beni che generano una plusvalenza tassabile in capo al cedente e cessionario possono essere fatti rientrare nel regime di neutralità. Non è prevista una scelta di carattere generale da applicare a tutti i trasferimenti di beni patrimoniali effettuati dalle società che hanno aderito ad un regime di tassazione consolidato. Secondo la circolare 53, inoltre, è possibile integrare i contratti di cessione già stipulati entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui la cessione è stata perfezionata.

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