Nei rimborsi erogabili senza garanzia si considerano anche i contributi Inps
Pubblicato il 05 marzo 2011
Le modalità di calcolo dell’ammontare dei rimborsi erogabili, senza prestazione di garanzia, ai sensi dell’articolo 38-bis, commi 7 e 8, del Dpr n. 633/1972, sono oggetto di trattazione della circolare n.
10 delle Entrate.
La normativa citata si riferisce ai cosiddetti “contribuenti virtuosi” (comma 7): a quei contribuenti che possono considerarsi esonerati dalla prestazione delle garanzie, se soddisfano alcune condizioni di solvibilità e affidabilità indicate dalla legge. Nello specifico, i requisiti necessari per la qualifica di contribuenti “virtuosi” sono i seguenti:
- l’attività deve essere esercitata dall’impresa da almeno cinque anni;
- per ciascun anno, non devono essere stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta o dell’eccedenza di credito, con differenze rispetto a quanto dichiarato superiori alle seguenti percentuali: 10% degli importi dichiarati, se questi non superano i 51.645,69 euro; 5% degli importi dichiarati, se questi sono compresi tra 51.645,69 e 516.456,90 euro; 1% degli importi dichiarati, o comunque 51.645,69 euro, se gli importi dichiarati superano i 516.456,69 euro;
- patrimonio netto non diminuito, rispetto all’ultimo bilancio, di oltre il 40%;
- immobili non ridotti, rispetto all’ultimo bilancio, di oltre il 40%;
- attività non cessata o ridotta per effetto di cessioni di aziende ed effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Al successivo comma 8, si ricorda che l’ammontare dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente la richiesta e deve essere assunto al netto dei rimborsi corrisposti nello stesso periodo senza prestazione di garanzia.
Sull’argomento, l’agenzia delle Entrate è già intervenuta con due documenti di prassi: la circolare n. 54/E del 4 marzo 1999 e la risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2001. La trattazione della materia non è risultata però esaustiva e con l’ultima circolare agenziale si è voluto specificare quanto segue: nel conteggio del limite rimborsabile senza garanzie si devono considerare anche i versamenti dei contributi Inps anche se effettuati mediante compensazione con crediti tributari.
La circolare - ribadendo che le imprese esonerate dalla prestazione della garanzia sono quelle cosiddette “solvibili e virtuose” - sottolinea che appare ragionevole e coerente includere nel predetto calcolo del limite dei crediti rimborsabili senza garanzia, oltre che i versamenti dei tributi che confluiscono in conto fiscale (cui fa riferimento la normativa emanata prima della introduzione del versamento unico), anche i versamenti dei contributi Inps, eseguiti secondo le regole di cui all’articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997. Questi versamenti, infatti, appaiono altrettanto rappresentativi della vita aziendale e, in quanto tali, sono utili alla individuazione delle imprese finanziariamente affidabili e solvibili, ossia in regola con i versamenti tributari e contributivi.