E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, n. 115 del 19 maggio, il Dm che modifica la stesura originale del precedente decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, che era stato condannato dalla Corte di giustizia europea per l’omessa indicazione delle quantità massime di rifiuti, per tipologia, che possono essere oggetto di recupero senza autorizzazione. Il nuovo Dm 186 è fondamentale anche per l’applicazione di alcune norme centrali del nuovo Testo unico ambientale (Dlgs 152/06) sulla gestione dei rifiuti, anche se su questo continuano a gravare molte incognite. Le principali novità contenute nel Dm 186 del 5 aprile 2006 riguardano gli allegati 4 e 5 (di nuova introduzione) che indicano rispettivamente la quantità di ciascuna tipologia di rifiuti che può essere recuperata in ciascun impianto e le norme tecniche per gli impianti di recupero che effettuano la messa in riserva. L’articolo sua volta, specifica che la quantità di rifiuti messa in riserva presso ogni impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata nell’allegato 4. Il limite si riduce al 50% in caso di rifiuti combustibili. Altre novità riguardano, poi, il campionamento e analisi a carico del titolare dell’impianto e il test di cessione, che serve a simulare il comportamento del rifiuto in discarica.
Nella “Gazzetta Ufficiale” di ieri, n. 117, è stata pubblicata la deliberazione del ministero dell’Ambiente del 26 aprile relativa all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in base all’articolo 212 del Dl 152/06, il Testo unico ambientale. In allegato al testo i modelli per la richiesta di iscrizione all’Albo.
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