Nei procedimenti dinanzi all'Antitrust il diritto di difesa va controbilanciato con l'esigenza di riservatezza
Pubblicato il 27 maggio 2010
Con sentenza 8015 depositata lo scorso 22 aprile 2010, il Tar del Lazio, sezione di Roma, ha respinto il ricorso avanzato da una holding operante nel settore della cosmetica al fine di ottenere l'annullamento del diniego di accesso agli atti disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di tutti i documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento pendente, presso la stessa Autority, contro la ricorrente.
Secondo la Holding, l'Autorità non si era attenuta al principio della parità delle armi tra accusa e difesa ampliando, per contro, l'esigenza di riservatezza di alcune informazioni sensibili.
I giudici regionali, per contro, hanno sottolineato come sia “dato immanente della disposizione la particolare necessità di bilanciare l'esigenza della riservatezza di informazioni di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, con quella di assicurare il contraddittorio procedimentale”. Ne consegue che in detto tipo di procedimenti, il diritto di difesa non attribuisce all'interessato un indiscriminato potere di conoscenza e di riproduzione del fascicolo detenuto dall'Autorità.