Nei fallimenti tutti in fila

Pubblicato il 27 settembre 2008 La prima Sezione della Suprema corte di cassazione, nella sentenza n. 15690 del 2008, ha stabilito che ai professionisti creditori dei falliti non sono riconosciuti per le prestazioni concluse anteriormente all’apertura del concorso né privilegi né prededucibilità in merito al credito esposto in fattura per l’Iva di rivalsa. La Cassazione spiega che la norma contenuta nell’articolo 111 della legge fallimentare non è illegittima e non crea una situazione di sfavore tale da recare indebito arricchimento a favore della procedura fallimentare. In costanza di fallimento a fronte del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale o finale il credito del professionista non può essere considerato tra i debiti di massa, da soddisfare in prevenzione. Dal punto di vista civilistico è la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento l’evento che genera il credito di rivalsa Iva.
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