Nei contratti a chiamata unica indennità di sosta

Pubblicato il 13 ottobre 2008

L’articolo verte sugli ultimi chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro in risposta a tre interpelli (45/2008, 50/2008 e 41/2008). Si toccano i temi della tutela economica contro la disoccupazione nei casi di lavoro intermittente, del cartellino identificativo e la privacy, della formazione aziendale e l’apprendistato nel terziario. Così, viene stabilito che:

- ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione il lavoratore intermittente che non assumendo l’impegno di rispondere alla chiamata del datore di lavoro non ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità nel periodo in cui non è effettivamente impiegato;

- il cartellino identificativo con l’indicazione dei dati anagrafici esposto dai lavoratori impiegati nei cantieri edili non lede la privacy del lavoratore;

- è applicabile al terziario la norma della manovra estiva che permette di fornire all’apprendista la formazione teorica all’interno dell’azienda.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy