L’articolo verte sugli ultimi chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro in risposta a tre interpelli (45/2008, 50/2008 e 41/2008). Si toccano i temi della tutela economica contro la disoccupazione nei casi di lavoro intermittente, del cartellino identificativo e la privacy, della formazione aziendale e l’apprendistato nel terziario. Così, viene stabilito che:
- ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione il lavoratore intermittente che non assumendo l’impegno di rispondere alla chiamata del datore di lavoro non ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità nel periodo in cui non è effettivamente impiegato;
- il cartellino identificativo con l’indicazione dei dati anagrafici esposto dai lavoratori impiegati nei cantieri edili non lede la privacy del lavoratore;
- è applicabile al terziario la norma della manovra estiva che permette di fornire all’apprendista la formazione teorica all’interno dell’azienda.
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