Nei condomini l’impianto fotovoltaico con più di 20 kw configura la società di fatto

Pubblicato il 11 agosto 2012 Dietro presentazione di istanza di interpello da parte del Gestore dei Servizi Energetici, al fine di conoscere l’esatto trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante, l’agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 84/E/2012 con cui si effettua una integrazione rispetto a quanto già reso con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007.

La circolare 46/E/2007 aveva chiarito la disciplina fiscale della produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, specificando che le persone fisiche e gli enti non commerciali non realizzano attività d’impresa se l’impianto ha una potenza fino a 20 kw.

Ora, con il nuovo documento di prassi, si chiarisce come deve essere considerato un condominio che utilizza un impianto di potenza fino a 20 kw in relazione al quale opti per la cessione alla rete dell’energia prodotta, oppure di potenza superiore a 20 kw.

L’Agenzia ribadisce che per i condomini che utilizzano impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw per la destinazione dell’energia prodotta alle necessità condominiali, il trattamento fiscale è analogo a quello delle persone fisiche e degli enti non commerciali. In più, si aggiunge che gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta devono essere tassati in capo ai singoli condomini come redditi diversi in proporzione alle quote di proprietà.

Se, invece, l’impianto fotovoltaico ha una potenza superiore oppure l’energia prodotta viene interamente venduta, si configura l’esercizio di attività commerciale. Nello specifico, si puntualizza che il condominio non può configurarsi come soggetto che svolge tale attività, quindi, si deve supporre la costituzione di una società di fatto realizzata dai condomini che hanno deliberato la realizzazione dell’impianto. Da ciò deriva il conseguente assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali da parte del condominio stesso.
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