Nei calcoli dell’acconto di novembre nuove regole di deducibilità

Pubblicato il 10 novembre 2009

Per il calcolo della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap – da pagare entro il prossimo 30 novembre, senza possibilità di rateizzazione – si devono considerare alcuni componenti negativi di reddito ora non più deducibili (ma che lo sono stati per tutto il 2008).

La quota di acconto ai fini Irpef per le persone fisiche e le società di persone è pari al 99% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente. La base di calcolo è costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti. Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato: in un’unica soluzione, entro il mese di novembre, se l’importo dovuto non è superiore a 257,00 euro. Ciò perché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103,00 euro. Per le società di capitali, invece, l’acconto è dovuto in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente.

Il calcolo dell’acconto può essere fatto seguendo il metodo storico oppure quello previsionale.

Con il metodo storico si calcola l’acconto ricalcolando l’imposta relativa all’anno 2008, escludendo alcune componenti di reddito negative non più deducibili. Un esempio è rappresentato dalle spese per alberghi e ristoranti, che dal 1° gennaio 2009 sono divenute deducibili nella misura del 75%. Pertanto, per calcolare l’acconto 2009, si deve considerare l’imposta del periodo precedente tenendo conto delle nuove disposizioni di legge (DL 112/08), che prevedono di aggiungere all’imposta relativa al 2008 quella corrispondente al 25% delle spese per alberghi e ristoranti sostenute in quell’anno. Cambiano anche le regole per l’ammortamento dei beni strumentali (L. 244/2007). Dunque, per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008, non si dovrà ridurre alla metà la percentuale tabellare di ammortamento, ma si porterà in deduzione la quota piena. Altre deduzioni entrate in vigore nel periodo d’imposta 2009 sono quelle pari al 36% delle spese sostenute a favore delle imprese commerciali che effettuano interventi di miglioramento energetico. Infine si ricorda che le persone fisiche che nel 2009 sono entrate nel regime dei minimi calcolano l’acconto con le modalità ordinarie.

Anche i contribuenti che scelgono il metodo previsionale devono sapere che nel 2009 non spettano le deduzioni indicate. Inoltre, le imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione Tremonti-ter non possono tener conto della deduzione pari al 50% del costo d’acquisto dei nuovi beni. Per quanto riguarda la nuova franchigia sul 30% del Rol, si deve tener presente che se nel 2008 questa era pari a 10mila euro, nel 2009 è scesa a 5mila euro.

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