Negoziazione. Obbligo per liti su consumo, sinistri e pagamento somme fino a 50mila euro
Pubblicato il 02 settembre 2014
Lo strumento della negoziazione assistita introdotto con il Decreto legge recante “
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, licenziato dall'Esecutivo il 29 agosto 2014, consiste in un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, che
non riguardi diritti indisponibili, tramite l'
assistenza dei propri avvocati.
Negoziazione obbligatoria e condizione di procedibilità
La negoziazione, oltre che facoltativa, diventa obbligatoria per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal
codice del consumo, in materia di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi intende proporre in giudizio una
domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti le cinquantamila euro.
Come per la mediazione, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le citate tipologie di liti.
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione della condizione di procedibilità,
i procedimenti per ingiunzione, compresa l'opposizione, quelli
in camera di consiglio e quelli
di consulenza tecnica preventiva.
Dell'opportunità della negoziazione assistita l'avvocato dovrà rendere
edotto il cliente, a pena di sanzione deontologica.
L'accordo raggiunto mediante negoziazione costituisce
titolo esecutivo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Soluzione consensuale nelle separazioni e nei divorzi
La negoziazione assistita da un avvocato potrà essere conclusa anche dai coniugi al fine di raggiungere una s
oluzione consensuale di separazione personale, di divorzio nonché di modifica delle rispettive condizioni.
Testimonianza scritta come prova
Il testo del Decreto introduce, altresì, il nuovo articolo 57-ter del Codice di procedura civile ai sensi del quale la parte potrà produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio,
dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore; a quest'ultimo l'onere di attestarne l'autenticità.
In allegato il
testo dello schema del Decreto legge.