La direzione centrale delle Entrate, con la circolare n. 37 del 7 giugno, interpreta l’articolo 1, comma 300, della Legge Finanziaria e stabilisce che l’aliquota Iva del 10% sui contratti di scrittura per gli spettacoli va applicata con effetto retroattivo e quindi anche prima del 2007. L’articolo unico, comma 300, della legge 296/2006 stabilisce che l’aliquota del 10% si applica con effetto retroattivo non solo ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, ma anche a quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e agli spettacoli di burattini e marionette. Secondo la circolare, la norma trova applicazione anche ai rapporti pendenti che non abbiano esaurito i loro effetti al 1° gennaio 2007. La direzione centrale invita dunque gli uffici a riesaminare caso per caso il contenzioso e a provvedere all’abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni, come rettifiche o accertamenti d’imposta non impugnati o definitivi.
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