Negli enti compensi senza Irap

Pubblicato il 03 aprile 2008 Con la risoluzione n. 123 del 2 aprile 2008, l’agenzia delle Entrate prende in esame le somme corrisposte agli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ai sensi dell’articolo 1, comma 208 della legge 266/05 si devono considerare comprensive degli “oneri riflessi” che sono a carico del datore di lavoro. Nello specifico, si vuole stabilire se l’Irap debba essere considerata un “onere riflesso”. L’Agenzia rinvia ad un precedente documento di prassi (risoluzione 327/2007) in cui si è chiarito che questi compensi hanno natura retributiva e le amministrazioni pubbliche devono considerarli nella determinazione della base imponibile Irap, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1 del decreto legislativo 446/97. Pertanto, con la nuova risoluzione n. 123/2008 si ribadisce che i suddetti compensi non vanno decurtati dell’Irap, in quanto non è ragionevole considerare l’imposta regionale come un onere riflesso dal momento che “l’effetto di decremento economico connesso all’Irap deriva direttamente dall’applicazione del tributo, e in questo senso si configura piuttosto come un onere diretto”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

CCNL Pelli e cuoio artigianato Unilavoro - Accordo integrativo del 26/7/2024

04/10/2024

Corte costituzionale su confisca edilizia: diritto di ipoteca salvo

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy