Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7054 del 12 novembre 2009, ha confermato i principi in materia di avvalimento fissati dalla Corte di Giustizia europea secondo cui un raggruppamento partecipante ad una gara di appalto pubblico di servizi, può utilizzare i requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento stesso.
La pronuncia rigetta la tesi avanzata dal comune ricorrente a parere del quale sostanzialmente non sarebbe possibile ricorrere all’avvalimento, per poter legittimamente consentire di concorrere ad una gara soggetti che sono privi di alcuni requisiti, in caso di “società di professionisti” o di “società di ingegneria” od ancora di “professionista”.
Ma il consesso giudicante amministrativo ha fatto appello alle direttive appalti pubblici secondo cui nella “nozione di operatore economico va compresa ogni persona fisica o giuridica e ente pubblico o raggruppamento di persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori, prodotti o servizi”: da ciò emerge che non è possibile escludere dalla partecipazione a gare pubbliche alcune categorie di soggetti.
Deve essere quindi consentito ad un “prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara di appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli con gli stessi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto”.
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