Con una sentenza del 2007, la n. 13076, la Cassazione ha precisato che, in tema di locazione, il contratto non diviene invalido per la mancata autorizzazione ai lavori necessari per destinare l'immobile all'uso previsto se tale condizione era nota alla medesima parte contraente che ne assumeva il relativo onere al momento di concludere il contratto; in questi casi il conduttore dovrà comunque pagare il canone pattuito. Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno escluso la mala fede del locatore, che aveva affittato un locale inidoneo alla utilizzazione convenuta, in quanto il conduttore aveva assunto l'onere di chiedere l'autorizzazione prima di compiere la ristrutturazione e avrebbe potuto comunque recedere dal contratto se il Comune, come avvenuto, l'avesse negata.
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