Necessari chiarimenti ufficiali delle Entrate sulle controllate estere

Pubblicato il 16 febbraio 2010

La nuova normativa sulle società controllate estere prenderà il via definitivamente quest’anno. Il 2010 sarà l’anno della stretta con il pieno rispetto delle norme previste dallo Statuto del contribuente che stabilisce che “..le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Dunque, si cerca di onorare al massimo le esigenze di collaborazione e buona fede su cui si improntano i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, anche se però, ad oggi, sono ancora molti i dubbi che restano aperti circa la nuova normativa sulle Cfc, per i quali si renderebbe necessario un intervento ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate.

Difatti, le criticità sono ravvisate dagli operatori non solo nella data a decorrere dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa sulle controllate estere, ma soprattutto sulla portata e sugli effetti che avranno le modifiche introdotte dal legislatore.

Nello specifico, desta perplessità l’estensione del regime delle Cfc anche alle società controllate localizzate in paesi non considerati paradisi fiscali (articolo 167, comma 8-bis, Tuir). In tali circostante, l’applicazione delle regole Cfc avverrà al verificarsi di due condizioni, da riscontrare in capo al soggetto estero: l’esistenza di un livello di tassazione effettivo inferiore a più della metà di quello che sarebbe stato applicato in Italia se la società fosse risultata residente e il conseguimento di proventi e passive income per più del 50% da attività infragruppo.

Rispetto alla prima condizione, si deve specificare che il Decreto legge n. 78/09 ha precisato che per tassazione effettiva si deve intendere il carico effettivo di imposizione gravante sulla società estera controllata. Cioè, la tassazione effettiva prescinde dall’aliquota nominale ed è pari al rapporto tra l’imposta lorda e il reddito della società estera, rideterminato secondo le regole fiscali stabilite dal Tuir. Inoltre, i termini di raffronto devono essere omogenei per evitare che il confronto tra le due tassazioni possa risultare squilibrato e, dunque, influenzato da meccanismi che non tengano in giusta considerazione gli elementi che incidono sulla determinazione del reddito imponibile e sull’imposta dovuta. A tal proposito, come evidenziato anche da Assonime, i dubbi riguarderanno soprattutto il confronto tra la tassazione “effettiva” e quella “teorica” con riferimento non solo all’Ires, ma anche all’Irap.

Altra preoccupazione che sta alimentando l’applicazione delle nuove norma in materia di controllate estere riguarda le holding estere che detengono partecipazioni in regime di partecipation exemption. Nel caso di holding di tale genere con tassazione pari a zero sarebbe necessario riconsiderare i livelli di tassazione non sul piano nominale, ma effettivo per evitare che le regole restrittive sulle controllate estere vengano applicate in modo automatico e, quindi, anche restrittivo.

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