Dopo il messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369, in merito all’accesso all'istituto nelle ipotesi di risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede e nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore, l’INPS è tornato a pronunciarsi sullo stesso tema. Con la circolare del 31 gennaio 2018, n. 19, ha indicato gli importi massimi della misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, invariati anche rispetto allo scorso anno.
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