NASpI, nuove precisazioni INPS

Pubblicato il 30 luglio 2015

Dopo la circolare n. 94/2015, attuativa del decreto legislativo n. 22/2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, l'NPS interviene con un nuovo documento – la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 – per fornire alcuni chiarimenti su alcuni aspetti in precedenza non espressamente disciplinati, ma molto importanti dal punto di vista amministrativo e gestionale.

Una prima precisazione viene resa in caso di rifiuto alle proposte di lavoro oppure di trasferimento del lavoratore.

La circolare 142/2015 precisa che perde la Naspi chi rifiuta lavoro. Infatti, il lavoratore che non accetta un’occupazione in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla propria residenza decade dalla prestazione di disoccupazione, come lo stesso accade se il lavoratore rifiuta un posto di lavoro raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici o se vi è rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva.

A tal proposito, l'INPS aggiunge che la Naspi può cumularsi con i voucher fino a 3mila euro e fino a 8mila con un’eventuale occupazione con contratto intermittente.

Riguardo al licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione e al licenziamento disciplinare è ora precisato che l'indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l'offerta economica del datore di lavoro di cui al Dlgs n. 23/2015 (art. 6), sia a quelli licenziati per motivi disciplinari, non essendo quest'ultima fattispecie intesa come evento da cui derivi disoccupazione volontaria.

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