NASpI e DIS-COLL compatibili con le prestazioni agricole occasionali

Pubblicato il 08 novembre 2023

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LoAgri) sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Con la circolare 7 novembre 2023, n. 89, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione con le prestazioni agricole di lavoro subordinato.

A tal riguardo, si rammenta che la legge di bilancio 2023 ha introdotto specifici limiti per il biennio 2023-2024 al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Compatibilità con NASpi e DIS-COLL, quali sono i limiti?

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato risultano compatibili con le indennità NASpI e DIS-COLL entro i limiti previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 354 della legge di bilancio 2023.

Le prestazioni sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

L’attività agricola occasionale può essere svolta dai percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL.

NOTA BENE: Il compenso dei voucher è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

Pertanto, fatti salvi i precedenti limiti, il percettore delle indennità di disoccupazione può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.

Contribuzione

I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sono considerati utili ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

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