Illustrate dall'Inps, con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, le modalità di calcolo della NASpI riferita ad un lavoratore licenziato che non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Tale situazione, chiarisce l'Istituto, comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza su cui parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI; né è possibile ricorrere al “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.
Ne deriva che, nelle ipotesi in esame, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - si può procedere alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’Inps.
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