NASpI, chiarimenti per l’edilizia

Pubblicato il 22 dicembre 2015

A seguito di richiesta di chiarimenti, l’INPS, con messaggio n. 7509 del 18 dicembre 2015, ha ricordato che i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 11, Legge n. 223/1991 e dell’articolo 3, comma 3, D.L. n. 299/1994, convertito nella Legge n. 451/1994 (identificati con le sigle TSE 223 e TSE 451), sono conseguenti al licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24, Legge n. 223/1991.

Pertanto, i lavoratori destinatari di dette prestazioni devono presentare, unicamente in via telematica, le relative domande.

In definitiva, il messaggio n. 7509/2015 chiarisce che per le domande di NASpI, non ancora definite, presentate dai lavoratori del settore dell’edilizia, il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dei citati articoli 4 e 24, Legge n. 223/1991, dovranno essere verificati i requisiti delle richiamate prestazioni e, in presenza degli stessi, tali domande dovranno essere trasformate in quelle di trattamento speciale edile.

Per le domande di NASpI che risultino già definite, si dovranno verificare i requisiti per l’erogazione del trattamento speciale edile e, in presenza degli stessi, occorrerà procedere a porre in decadenza le domande di NASpI, dalla data di decorrenza, e portare a recupero, nella domanda di trattamento speciale, quanto restituito come indebito dalla procedura DSWEB nella domanda di NASpI.

Ricorda, infine l’Istituto, che per le domande dei trattamenti TSE 223 e TSE 451, si dovrà procedere con la liquidazione provvisoria della prestazione per non far pesare eccessivamente sul cittadino i tempi tecnici necessari per l’iter di legge.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy