NASpI: attenzione alla comunicazione di reddito presunto

Pubblicato il 22 gennaio 2025

Scade il 31 gennaio 2025 il termine entro cui i percettori di NASpI che, nel 2024, hanno dichiarato un reddito presunto diverso da zero, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’INPS il reddito presunto per l’anno 2025 anche se è pari a zero.

I percettori di NASpI che invece, nel 2024, hanno dichiarato un reddito presunto pari a zero sono tenuti a comunicare, entro la stessa data, se prevedono di produrre, per il 2025, un reddito diverso da zero.

In assenza di tale dichiarazione, la NASpI è sospesa dal 31 dicembre 2024.

Dichiarazione del redduto presunto con il modello NASpI-COM

La dichiarazione deve essere resa esclusivamente attraverso il modello NASpI-COM:

NOTA BENE: Dal 2025 i percettori della NASpI riceveranno una comunicazione personalizzata dall'INPS (messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024). disponibile all'interno dell'Area riservata “MyINPS” e inviata all'interessato tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico. In assenza di tali recapiti, l'utente riceverà la comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea .

NASpI e nuova attività lavorativa subordinata

Il percettore di NASpI che si occupa, in corso di prestazione, con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, decade dalla NASpI, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.

Il percettore di NASpI che si occupa, in corso di prestazione, con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione può continuare a beneficiare della NASpI con importo ridotto a condizione che comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di somministrazione) sia diverso e non abbia rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

L’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro è di durata:

NASpI e nuova attività lavorativa autonoma

Il percettore di NASpI che svolge attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

L'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.

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