Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per fruire della non imponibilità Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI anticipata, in un'unica soluzione, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, e per attestare all’istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Con il documento di prassi firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono indicati i criteri e le modalità per beneficiare dell’esenzione Irpef a fronte dell’erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, corrisposta in soluzione unica, in attuazione della Legge di bilancio 2020.
Proprio l’articolo 1, comma 12, della Legge n. 160/2019 aveva stabilito, più di due anni fa, la possibilità di incassare l’indennità di disoccupazione esentasse se erogata in soluzione unica, invece che mensilmente, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l’attività lavorativa del socio.
Il provvedimento attuativo di tale norma doveva essere emanato entro 90 giorni.
Il tutto per dare seguito al Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015, la norma che ha dettato le regole in materia di ammortizzatori sociali, in linea con l’articolo 38, comma 2 della Costituzione, che definisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha istituito un’indennità mensile di disoccupazione, la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro.
Il successivo articolo 8, invece, ha previsto la possibilità per il lavoratore che ha diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo, tra gli altri, di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
I lavoratori, aventi diritto alla NASpI che vogliano beneficiare dell’esenzione Irpef, devono allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall’istituto erogatore, i seguenti documenti:
attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività a lui assegnata;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Dpr n. 322/1998.
A seguito di ciò, specifica l'Agenzia nel provvedimento del 17 giugno 2021, l’Inps non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’agevolazione negli appositi campi della Certificazione Unica.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’Inps, a pena di decadenza, dal lavoratore interessato, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
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