Nascita con fecondazione omologa dopo la morte del padre

Pubblicato il 16 maggio 2019

La parificazione ai figli legittimi per i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, riguarda anche i casi in cui la nascita avviene dopo la morte del padre, mediante utilizzo del seme crioconservato di quest'ultimo.

Lo hanno precisato i giudici della Prima sezione civile della Cassazione, nel testo della sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019, con cui hanno ammesso la legittimità di un figlio che, a seguito di tecniche di procreazione assistita, era nato dopo il decesso del genitore.

Principio fissato dalla Cassazione

L’articolo 8 della Legge n. 40/2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem, ovvero avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso a dette tecniche, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto.

E questo, anche quando la nascita avvenga oltre i 300 giorni dalla morte del padre.

Illegittimo il diniego a registrare il cognome del padre

Gli Ermellini, in particolare, hanno riconosciuto che doveva essere rettificato l’atto di stato civile del bambino, in cui era indicato il solo cognome della madre: era, infatti, da considerare illegittimo il rifiuto che l’Ufficiale di stato civile aveva opposto rispetto alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell’atto di nascita del minore.

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