Mutuo troppo alto rispetto al reddito? Sì all'accertamento

Pubblicato il 22 giugno 2017

E’ valido l’avviso di accertamento scaturito dalla determinazione sintetica del reddito, valorizzando le spese per il mutuo prima casa ritenute troppo alte in confronto al reddito dichiarato dal contribuente. Né è sufficiente per quest’ultimo addurre – senza adeguata prova – di far fronte a dette spese mediante elargizioni da parte dei familiari.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando la validità di un avviso di accertamento notificato al contribuente a seguito di accertamento sintetico (redditometro).

Redditometro. Al contribuente l’onere di “smentire” la capacità contributiva

Quest’ultimo metodo di verifica difatti – recita la Corte con ordinanza n. 15399 del 21 giugno 2017 – fondato su parametri e calcoli statistici qualificati, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei corrispondenti fattori indice della capacità contributiva (individuati in appositi Decreti ministeriali), restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (ad esempio, perché costituito da proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte). Onere che nella specie, tuttavia, non è stato sufficientemente assolto.

 

 

 

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