E’ valido l’avviso di accertamento scaturito dalla determinazione sintetica del reddito, valorizzando le spese per il mutuo prima casa ritenute troppo alte in confronto al reddito dichiarato dal contribuente. Né è sufficiente per quest’ultimo addurre – senza adeguata prova – di far fronte a dette spese mediante elargizioni da parte dei familiari.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando la validità di un avviso di accertamento notificato al contribuente a seguito di accertamento sintetico (redditometro).
Quest’ultimo metodo di verifica difatti – recita la Corte con ordinanza n. 15399 del 21 giugno 2017 – fondato su parametri e calcoli statistici qualificati, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei corrispondenti fattori indice della capacità contributiva (individuati in appositi Decreti ministeriali), restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (ad esempio, perché costituito da proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte). Onere che nella specie, tuttavia, non è stato sufficientemente assolto.
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