Mutuo dissenso e disciplina tributaria allo studio del Notariato
Pubblicato il 07 febbraio 2015
Lo studio n.
142-2014/T del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 29-30 gennaio 2015, ha ad oggetto l'
atto di mutuo dissenso e la relativa
disciplina tributaria.
Detta tipologia di atto – a detta dei notai – va assoggettato ad
imposta di registro proporzionale qualora preveda un
corrispettivo per la risoluzione del contratto, e ciò, sia nelle ipotesi in cui la risoluzione dipenda da una clausola o da una condizione espressa, sia in ogni altro caso.
Per il resto, vale la regola che vede l'atto di mutuo dissenso assoggettato all'
imposta di registro e a quelle ipotecaria e catastale, in misura fissa, se lo stesso si limita a disciplinare la risoluzione
senza prevedere alcun corrispettivo.
Nello studio viene ricordato, altresì, come la dottrina contempli tale atto nell'ambito degli atti a efficacia finale o diretta; conseguentemente, a seguito del dissolvimento del titolo originario non si avrebbe
mai il diritto al rimborso dell'imposta già corrisposta sull'atto di trasferimento.