Mutamento giurisprudenziale favorevole al reo. Niente revoca del giudicato

Pubblicato il 12 agosto 2017

Va esclusa la possibilità di estendere il procedimento della revoca del giudicato in executivis – ex art. 673 c.p.p. per i casi di abolitio criminis – alle ipotesi di overrulling favorevole, che ricorre in caso di mutamento di orientamento giurisprudenziale, quando il nuovo orientamento, ossia, emendando quello precedente, finisce per escludere il fatto, per il quale sia già intervenuta condanna, dalla portata applicativa di una norma penale.

Precedenti non vincolanti: overruling non è equiparabile a ius superveniens

Va difatti ricordato che le pronunce sulla giurisprudenza penale non hanno effetti vincolanti nei confronti di giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe e che è assolutamente fisiologico che il precedente giurisprudenziale sia contraddetto da una decisione successiva. Sicché il mutamento di indirizzo giurisprudenziale non è equiparabile, ex art. 2 c.p., ad uno ius superveniens, anche in considerazione del rischio al quale sarebbe esposto il principio di sicurezza giuridica, se, per garantire la parità di trattamento, si prevedesse la revisione di tutte le decisioni definitive anteriori contrastanti con il nuovo orientamento.

Sulla scorta di ciò, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 39165 dell’11 agosto 2017, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore, che chiedeva la revoca della sentenza irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti per reato di bancarotta fraudolenta.

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