La Corte di cassazione chiarisce che nel giudizio d'opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario:
ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria;
non può estendere il controllo anche agli eventuali vizi di legittimità della deliberazione della giunta comunale di concessione della gestione del servizio ad un'impresa privata, poiché non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nell'adozione dell'ordinanza opposta.
Nel caso esaminato nella sentenza n. 13659 del 5 luglio 2016, era stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta. La sentenza impugnata è cassata e rinviata al tribunale di Siracusa.
La Cassazione ha stabilito che la delibera di concessione non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia con l'adozione dell'ordinanza sindacale; né condiziona la sussistenza della violazione accertata: dunque, l'illegittimità della prima non può riverberarsi sulla seconda, né inficiare l'accertamento stesso.
I due atti di concessione del servizio e di istituzione dell'area con obbligo di ticket – spiega la Corte - “sono inseriti in iter amministrativi differenti e rispondono ad altrettanto diverse finalità”:
con la prima, viene unicamente selezionato il concessionario di un servizio;
con la seconda, si impone l'obbligo di pagamento della sosta in una determinata zona, obbligo la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione.
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