Movimentazioni intracomunitarie di beni e rimborso Iva

Pubblicato il 13 giugno 2020

Non va assimilato a una cessione intracomunitaria il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni di provenienza da uno Stato membro e a destinazione del Paese membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest’ultimo Stato.

Questo, nel caso in cui l’utilizzazione di detti beni ai fini di una tale prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.

Inoltre, è contraria alle disposizioni comunitarie una eventuale normativa nazionale che neghi il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel Paese membro di rimborso.

Corte Ue sul diritto al rimborso Iva

E’ questa l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue relativamente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e alle disposizioni della direttiva 2008/9/CE sul rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

I giudici europei si sono così espressi nelle conclusioni della sentenza dell’11 giugno 2020, depositata in relazione alla causa C-242/19, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale promossa dal Tribunale superiore di Bucarest (Romania).

Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, una società con sede in Belgio, e, dall’altro, l’Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria della Romania, in merito al rifiuto di quest’ultima autorità di concedere alla società il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) assolta in Romania.

Secondo la Corte Ue, in definitiva, uno Stato membro non può, in forza del suo diritto nazionale, negare a un soggetto passivo stabilito in un altro Paese membro il diritto al rimborso dell’Iva per il solo motivo che tale soggetto è o dovrebbe essere identificato, ai fini dell’Iva, nel primo Stato, e ciò anche qualora il medesimo soddisfi le condizioni cumulative di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/9.

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