Motivazioni di fatto, controllo limitato in sede di legittimità
Pubblicato il 10 giugno 2014
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 12928 del 9 giugno 2014 – la
ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito è
sindacabile in sede di legittimità solo nei casi in cui la
motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici,
se manchi del tutto oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro “manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili”.
Ciò in quanto l'intervento di
modifica del n. 5 dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, come recentemente interpretato dalle Sezioni unite di Cassazione, ha comportato un'ulteriore sensibile
restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità,
sulla motivazione di fatto.