Moss, dal 1° maggio debutto dei versamenti per gli aderenti

Pubblicato il 04 maggio 2015 E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 99 del 30 aprile 2015 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2015, recante i termini per la “riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Moss (Mini One Stop Shop)”.

Con il presente provvedimento si completa il quadro della normativa che regola il versamento Iva per i soggetti aderenti al Moss, che si ricorda è quel particolare regime che consente a chi vi aderisce spontaneamente di operare direttamente da un unico Paese Ue, applicando l’imposta prevista per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, rese nei confronti di consumatori finali, direttamente nello Stato membro del consumatore finale (senza doversi identificare in altri Paesi).

Le novità dal 1° maggio 2015

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° maggio 2015 e rendono operative le modalità di riscossione e ripartizione dell’Iva versata dai soggetti che hanno aderito al Moss.

Esse prevedono che il versamento dell’Iva dovuta dai soggetti passivi, sia Ue che extra-Ue, che hanno aderito al Moss, sia effettuato dagli stessi, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997:

- con richiesta di addebito su un proprio conto aperto presso gli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate,
- tramite bonifico da accreditare su una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni che la stessa Agenzia ha reso noto tramite il portale Moss.

Il decreto regola, inoltre, come deve avvenire la ripartizione dell’Iva riscossa tra gli stati membri di consumo e in che modo deve avvenire il rimborso dell’Imposta in caso di versamenti eccedenti da parte del soggetto passivo. È specificato che l’eccedenza viene rimborsata entro trenta giorni.
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