Moss anche con regime fiscale di vantaggio e forfetario

Pubblicato il 29 agosto 2015

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, risponde ad un interpello in merito alla coesistenza del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, spiegato dalla circolare 17/E/2012 e soppresso a decorrere dal 2015) e dello speciale regime Moss nell'ambito del commercio elettronico diretto. L'Agenzia è del parere che tale convivenza, tra le regole procedurali semplificate ai fini Iva per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss, sia possibile.

Si premette che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C). Dal momento che il luogo delle prestazioni di tali servizi è quello in cui le persone “non soggetti passivi di imposta” sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale, l’Iva deve essere applicata con l’aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione.

Gli adempimenti che scaturiscono dalle nuove regole prevedono che:

La questione sorta è rispetto ai consumatori finali residenti all'estero per chi è nel regime fiscale di vantaggio, che ha sostituito il regime fiscale dei minimi, soppresso dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario dal 1° gennaio 2015 per i contribuenti di minori dimensioni.

Tornando all'interpello, l'agenzia spiega che, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario:

Pertanto, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:

L'Agenzia chiosa indicando che, alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E/2010.

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