Molestie sul lavoro Prova al datore

Pubblicato il 16 novembre 2016

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato la nullità del licenziamento, intimato dal legale rappresentante di una società ad una dipendente, in quanto ritenuto discriminatorio e determinato da motivo illecito (ritorsione dovuta al rifiuto della lavoratrice di sottostare alle molestie sessuali del datore). Ha conseguentemente ribadito la statuizione in ordine alla reintegrazione della lavoratrice, con condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni.

Plurime deposizioni Molestie presunte

Secondo la Corte Suprema, la pronuncia di merito impugnata dal datore, correttamente ha ravvisato la prova presuntiva delle molestie sessuali a danno della dipendente licenziata, sulla base di plurime deposizioni di altre lavoratrice, che parimenti riferivano di analoghe molestie poste in essere nei loro confronti dal medesimo datore, subito dopo l’assunzione. Deposizioni corroborate anche da un serrato turn over tra le giovani dipendenti assunte dall'odierno ricorrente, che dopo un breve periodo di lavoro si dimettevano senza apparente ragione.

Equiparazione molestie/discriminazioni Anche per onere probatorio

Trattasi di un quadro complessivo – secondo gli ermellini – che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto tale da imporre l’inversione dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Respinta in proposito l’obiezione del ricorrente, secondo cui l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere prevista dall'art. 26 D.Lgs. 198/2006 non si presterebbe, per mancanza del trattamento differenziale, a riflettersi anche sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Invero – conclude la Corte con sentenza n. 23286 del 15 novembre 2016  – la doverosità di un’esegesi anche conforme alla normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia attraverso le sue pronunce, impone di ritenere estesa l’equiparazione delle molestie sessuali alle discriminazioni di genere anche in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del primo trimestre 2025

09/04/2025

Confisca per equivalente. SU: no a solidarietà passiva tra concorrenti

09/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

09/04/2025

Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge

09/04/2025

Trasporto su strada: più controlli e infrazioni

09/04/2025

Affitti con canone ridotto: applicazione della cedolare secca

09/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy