La Cassazione, con la sentenza n. 1293 del 23 febbraio 2009, ha respinto il ricorso avanzato da un uomo marocchino che chiedeva la concessione della condizionale in attesa del processo; l'uomo era accusato di aver ripetutamente molestato la moglie. La quinta sezione penale della Corte, in particolare, ha spiegato che la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, con riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Nel caso di specie, il pericolo di recidiva era “in re ipsa” dal momento che l'uomo non solo aveva aggredito e maltrattato la moglie per ben cinque volte, ma era anche entrato in casa senza il suo permesso e l'aveva raggiunta perfino sul luogo di lavoro.
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