Molestie protratte anche al lavoro fanno perdere la condizionale

Pubblicato il 27 febbraio 2009

La Cassazione, con la sentenza n. 1293 del 23 febbraio 2009, ha respinto il ricorso avanzato da un uomo marocchino che chiedeva la concessione della condizionale in attesa del processo; l'uomo era  accusato di aver ripetutamente molestato la moglie. La quinta sezione penale della Corte, in particolare, ha spiegato che la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, con riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Nel caso di specie, il pericolo di recidiva era “in re ipsa” dal momento che l'uomo non solo aveva aggredito e maltrattato la moglie per ben cinque volte, ma era anche entrato in casa senza il suo permesso e l'aveva raggiunta perfino sul luogo di lavoro.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sanzioni tributarie. Cassazione: legittima la deroga al favor rei

22/01/2025

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi. Welfare

22/01/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Dichiarazione comune del 17/1/2025

22/01/2025

Principali novità Iva 2025

22/01/2025

Persone fisiche residenti e dividendi di fonte estera. Quale tassazione?

22/01/2025

Trattenimento in servizio nella PA solo con performance ottima o eccellente

22/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy