E’ legittimo il permesso di necessità di tre giorni, ex art. 30 ordinamento penitenziario, concesso al detenuto per omicidio, per andare a visitare la moglie affetta da grave infermità psicopatologica, attesa la eccezionalità della circostanza.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, respingendo il ricorso del Pm avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di accordare un permesso al detenuto, a cagione delle gravi condizioni psichiche della moglie.
Il permesso di necessità – afferma in detta circostanza il Collegio– va concesso in ipotesi di vicenda familiare non usuale e particolarmente grave, idonea ad incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della stessa sanzione detentiva.
Ed in questa nozione è certamente rientrante – conclude la Corte con sentenza n. 36329 del primo settembre 2016 – la grave malattia psicotica che affigge la moglie del detenuto in questione, che integra il criterio della particolare gravità richiesto dalla normativa in materia.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".