Modifiche delle tutele in caso di quarantena o permanenza domiciliare

Pubblicato il 18 gennaio 2021

Con il messaggio Inps 15 gennaio 2021, n. 171, l’Istituto comunica le novità introdotte dalla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di tutele dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili e di quelli posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, disciplinate dall'art. 26, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare, l’art. 1, comma 484, della novella legislativa, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare nel certificato di malattia “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Per i lavoratori dipendenti cosiddetti fragili – affetti da disabilità ex art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da patologie oncologiche o immunodepressi, in possesso della certificazione di malattia attestante la condizione di fragilità – viene introdotto un nuovo periodo di tutela, decorrente dal 1°gennaio fino al 28 febbraio 2021, e si conferma la possibilità di riconoscere la tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Da ultimo, è prorogata al 28 febbraio la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora la mansione sia diversa ma ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi.

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