Modifiche alle procedure di compensazione, i chiarimenti del fisco

Pubblicato il 11 luglio 2024

In merito alla facoltà di facoltà di compensare. nel modello F24, i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione fiscali, la legge di bilancio 2024 ha previsto precise misure di razionalizzazione e contrasto all’evasione e, successivamente, l’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024 ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006. 

Con la circolare 16/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le precise indicazioni riguardo:

Il documento di prassi, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, precisa che occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi, al decorso del 30° giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.  

Inoltre, i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”), provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla cd. “rottamazione-quater”, poi, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.  Infine, occorre evidenziare che Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è “ridotto” a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

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