Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in G.U. lo scorso 29 luglio, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, che, nell’intento di garantire un maggior equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare, ha modificato la materia dei congedi di paternità, dei congedi parentali, nonché degli ulteriori congedi e permessi previsti per l’assistenza a familiari disabili.
Oltre alle modifiche sulle modalità di calcolo di alcune delle predette indennità, la revisione apportata all’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, comporterà un maggior aggravio di costi a carico dell’impresa derivanti dalla maturazione, in detto periodo di sospensione del rapporto di lavoro, di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia. Vengono esclusi, facendo salve eventuali deroghe migliorative della contrattazione collettiva, i soli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
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