Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Decreto ministeriale Giustizia concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.
Il testo è stato adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in considerazione della sentenza n. 7440/2019 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente DM (n. 227/2015) con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista per i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Nella stesura del provvedimento, si è ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del precedente decreto ministeriale n. 227/2015, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni.
Si prevede, così, che tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice possa aumentare l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60 % oppure ridurlo in misura non superiore al 25 % (questo a modifica dell'art. 2, comma 3 del DM n. 227).
E’ stata, invece, soppressa la previsione di cui all'art. 3, comma 3, ai sensi della quale il compenso liquidato non poteva essere aumentato in misura superiore al 40 %.
Il Decreto del ministero della Giustizia n. 104 del 22 aprile 2021 “Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021 ed entrerà in vigore il 4 agosto 2021.
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