Modificazione parti comuni: maggioranza degli intervenuti e due terzi dei millesimi
Pubblicato il 27 gennaio 2011
Il Senato, nella sua seduta del 26 gennaio scorso, ha dato il via libera, con modifiche, alla riforma della disciplina del condominio negli edifici, per come presentata nel testo unificato dei disegni di legge presentati in commissione. Ora spetterà alla Camera esaminare il provvedimento.
Tra le novità, si segnala la previsione secondo cui, per la sostituzione o modificazione delle parti comuni, le relative deliberazioni potranno essere prese in assemblea con il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi dei millesimi. Per tale decisione sarà necessaria la forma dell'atto pubblico a pena di nullità in cui verrà anche determinata l'indennità spettante ai condomini danneggiati.
Nella categoria delle parti comuni, vengono fatti rientrare anche i sistemi centralizzati per ricezione tv e per l'accesso a internet. Per la relativa istallazione è necessaria l'approvazione da parte di almeno 1/3 dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea.
Per quel che concerne le deliberazioni assembleari sul risparmio energetico, queste potranno essere adottate in presenza della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo dei millesimi.
Relativamente ai contributi condominiali, viene prescritto l'obbligo solidale per l'anno in corso e quello prima a carico di chi subentra come acquirente nei diritti di un condomino; parimenti, chi vende resta obbligato solidalmente con l'acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del rogito.