Modifica dei termini del mantenimento solo dopo la pronuncia di Cassazione
Pubblicato il 23 agosto 2010
Non può essere chiesta la modifica della sentenza di divorzio sul punto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli quando sulla stessa debbano ancora pronunciarsi i giudici di legittimità.
E' quanto sottolineato dai giudici del Tribunale di Catania con un decreto depositato lo scorso 9 luglio; ed infatti – si legge nel testo del provvedimento - "ammettere la possibilità di un decreto che modifichi una sentenza poi eventualmente annullata sullo stesso punto (con rinvio o meno) dalla Suprema corte (ad esempio, riducendo un assegno di mantenimento dichiarato poi nell'an debeatur non dovuto) significherebbe far vivere, in certo senso, quel medesimo decreto, a decorrere dal dies a quo di sua efficacia, di vita propria (e non più in revisione di una sentenza ormai cassata), e oltretutto in possibile contrasto con altri successivi provvedimenti giudiziali e ciò con inevitabile sequela di incertezze".