Modico valore donazione da provare

Pubblicato il 08 febbraio 2017

Il Tribunale di Palermo si è pronunciato relativamente ad una vicenda inerente alla qualificazione giuridica da dare ad un’attribuzione gratuita di libri conferita dall’attore alla convenuta, la Provincia di Palermo.

In particolare, occorreva valutare se qualificare o meno la medesima quale donazione di modico valore, per la quale non sarebbe necessario il requisito della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità per tutti i tipi di donazione.

Valutazione del modico valore

Per le dette donazioni – viene ricordato nella decisione - la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che vi sia un margine discrezionale lasciato ai giudici di merito in relazione alle circostanze particolari dell’attribuzione medesima.

L’articolo 783 del Codice civile, in particolare, non detterebbe un criterio rigido per stabilire la modalità di valutazione del valore della donazione.

Per accertare, quindi, il modico valore di una donazione ai fini della forma da adottare, occorrerebbe avere riguardo non tanto all’entità del donato, quanto al rapporto tra il "donatum" ed il patrimonio del donante.

E ai sensi dell’articolo citato, la modicità dell'oggetto della donazione deve essere considerata obiettivamente ed anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Il giudice, ossia, è tenuto a compiere “un'indagine complessa che, partendo dall'accertamento di dati analitici essenziali, attinenti al valore del bene in sé ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga, mediante il loro contemperamento, ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”.

Onere della prova non assolto

Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo – sentenza n. 6116 del 23 novembre 2016 - ha dichiarato nulla la donazione contestata, in assenza della prescritta forma pubblica, in considerazione del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della convenuta che aveva dedotto la modicità dell’attribuzione patrimoniale sulla considerazione del patrimonio dell’attore senza tuttavia allegare alcun atto concreto a supporto delle prospettate capacità economiche del medesimo.

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