Modello TR, possibile l’esonero dal visto

Pubblicato il 22 aprile 2021

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta, in particolare, dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Ai fini del prossimo adempimento occorre segnalare che il modello TR è stato oggetto di un piccolo restyling concernente l’innalzamento (dal 6% al 6,4%) delle percentuali di compensazione relative ai prodotti agricoli di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 (previste dal DM 05/02/2021). La nuova versione del modello va utilizzata a partire dall'1.4.2021, mentre la precedente versione (di cui al provvedimento 144055/E/2020) resta utilizzabile solo per eventuali rettifiche di istanze presentate ante aprile 2021. Si rammenta, altresì, che il credito IVA trimestrale – se di importo non superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la presentazione di una garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

Da ultimo si evidenzia che l’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. 50/2017 ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai soggetti passivi con un livello di affidabilità fiscale almeno pari a “8” (n relazione al periodo d'imposta 2018) ovvero a “8,5” (n relazione al periodo d'imposta 2019). Tuttavia, le istruzioni al modello prevedono l’indicazione al rigo TD8, campo 3 “Esonero garanzia”, del codice 5  solo "se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui".

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