Con il provvedimento n. 57978 del 15 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcuni ritocchi al modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e alle relative istruzioni, al modello “770/2018” e alle relative istruzioni e specifiche.
Il modello Redditi PF, con le relative istruzioni, era stato approvato con precedente provvedimento del 30 gennaio 2018 e successivamente modificato dal provvedimento del 15 febbraio 2018.
Il modello 770/2018, con le relative istruzioni, era invece stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018; le modifiche in questo secondo caso hanno interessato anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2018 approvate con provvedimento del 15 febbraio 2018.
I nuovi aggiustamenti effettuati dalla Entrate si sono resi necessari per rimuovere alcuni errori materiali, refusi ed errati rimandi riscontrati successivamente alla pubblicazione dei suddetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”, da presentare nell’anno 2018 per il periodo d’imposta 2017, di seguito le principali modifiche:
- nel quadro RP sezione III, riguardante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed antisismiche, è stato allargato il perimetro oggettivo di applicazione della detrazione anche alla zona sismica 3;
- nel nuovo quadro LC, relativo alla cedolare secca sulle locazioni, viene colmata la lacuna sulla scadenza, senza maggiorazione, della prima rata di acconto (40%) con l’inserimento della data del 2 luglio;
- nel quadro RN, utile alla determinazione dell’Irpef, al rigo RN30, credito d’imposta, con riferimento alla scuola, è stata apportata la correzione riguardante il calcolo di spettanza dello stesso.
Riguardo al modello 770/2018, le correzioni del 15 marzo hanno interessato, oltre i righi dello stesso, anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello riferito al periodo d’imposta 2017.
Tra le modifiche al modello da segnalare quella a pagina 14, alla sezione 5.7 “Visto di conformità”, dove il il riferimento a “15.000 euro annui” è sostituito con “5.000 euro annui”.
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