Modello precompilato 730/2016

Pubblicato il 31 marzo 2016

Assistenza fiscale e visto di conformità

Il modello per la dichiarazione dei redditi 2015 (modello 730/2016) è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2016. I contribuenti che possono utilizzare tale modello, come lo scorso anno, possono optare per il modello ordinario o per quello precompilato. Il modello precompilato viene predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria che derivano dalla Certificazione Unica e dalle comunicazioni trasmesse da parte di enti previdenziali, istituti di credito ed altri soggetti, nonché dalla dichiarazione dell’anno precedente. Tale modello deve essere trasmesso dal contribuente direttamente o tramite i soggetti che prestano assistenza fiscale, potendo apportare modifiche inserendo i dati non presenti.

Se per l’assistenza fiscale ci si rivolge ai Caf o ai professionisti abilitati, questi hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) per poi rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione sulla correttezza dei dati).

La dichiarazione precompilata

Siamo ormai al secondo anno per la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni e certificazioni trasmesse dai datori di lavoro, enti e altri soggetti, nonché dalle dichiarazioni dell’anno precedente. Quest’anno il modello conterrà molti più dati rispetto allo scorso anno, anche se la categoria delle spese presenti  ancora non è completa. Il modello precompilato sarà reso disponibile a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati che:

Il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione del contribuente dal 15 aprile 2016 in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla quale è possibile accedere direttamente (tramite un apposito Pin) ovvero tramite il proprio sostituto di imposta o tramite un Caf o un professionista abilitato (previo rilascio della delega).

Il contribuente può:

Permane comunque la necessità del controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che hanno diritto alle detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti. 

I dati presenti nel modello 730 precompilato fanno riferimento a:

Tra gli oneri detraibili e deducibili saranno indicati nel modello precompilato:

Per quanto riguarda le spese relative alle ristrutturazioni edilizie, queste non saranno inserite direttamente in dichiarazione, ma saranno riportate in un apposito prospetto che il contribuente deve verificare. Entrano invece le spese sanitarie (che sono state sostenute nel 2015), comunicate attraverso il sistema “Tessera sanitaria”. Tali spese sono ancora incomplete in quanto mancano quelle sostenute presso operatori sanitari non iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri, le spese sostenute in strutture non convenzionate con il SSN e quelle sostenute presso medici che hanno omesso per dimenticanza la richiesta del codice fiscale del paziente.

Utilizzo del modello 730

Il modello 730 (precompilato o ordinario) può essere utilizzato per dichiarare:

Non possono utilizzare il modello 730 (precompilato o ordinario) e quindi devono presentare il modello Unico Persone Fisiche 2016 i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

Non possono inoltre presentare il modello 730 coloro che:

Amministratore di condominio

Tra le novità presenti nella dichiarazione una riguarda l’amministratore di condominio. Questi fino allo scorso anno presentava la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico allegando il quadro AC, da quest’anno in presenza dei relativi presupposti, l’amministratore in carica al 31.12.2015 può presentare il modello 730 compilando il nuovo quadro K nel quale dovrà inserire:

Se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata allegando il quadro K al frontespizio del Modello Unico 2016 PF con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.

L'introduzione del nuovo quadro K (che riprende struttura del quadro AC di Unico PF) costituisce un'importante semplificazione per gli amministratori non professionisti, i quali così non dovranno più presentare il quadro AC ed il frontespizio del modello Unico come dovevano fare fino allo scorso anno.

Destinazione del due per mille

La legge di Stabilità 2016 ha previsto per il periodo d'imposta 2015 la possibilità di destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in uno specifico elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finora era possibile destinare il 2 per mille dell'IRPEF solo a favore di partiti politici, e i contribuenti dovranno compilare l'apposita riquadro indicando il codice fiscale dell'associazione beneficiaria e apporre la propria firma. Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono alternative tra loro e possono pertanto essere tutte espresse. Per effettuare la scelta il contribuente deve compilare la scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono comunque scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2016 o al modello UNICO Persone fisiche 2016 e seguendo le relative istruzioni.

Incremento della produttività

Tra le novità del quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati) vi è l'eliminazione del rigo C4 relativo alle somme percepite per incremento della produttività, in quanto tale agevolazione per l'anno d'imposta 2015 non trova applicazione. L'agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008 è stata più volte prorogata, tranne che per il 2015, per tale anno pertanto non verrà applicata l’aliquota agevolata del 10% sulle somme per incremento della produttività e le stesse concorreranno a formare il reddito complessivo con tassazione ordinaria IRPEF. Bisogna comunque dire che l'agevolazione è stata riproposta per il periodo d'imposta 2016 dall’ultima legge di Stabilità con imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di 2.000 euro (o  2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per i lavoratori dipendenti del settore privato che avranno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Nel prossimo modello 730/2017 (redditi 2016) sarà nuovamente previsto il rigo C4.

Spese funebri e spese di istruzione

Per alcune categorie di spese che vanno indicate in dichiarazione, ad esempio le spese funebri, sono stati modificati i presupposti per la loro detrazione prevedendo che le stesse possano essere detratte:

Per quanto riguarda le spese scolastiche, la legge 107 del 2015 (Legge “La buona scuola”) ha riformulato la disciplina delle detrazioni Irpef relative delle spese sostenute per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è prevista la detrazione Irpef nella misura del 19%, su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, delle spese sostenute per la frequenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie private.

Il riferimento è alle:

Non varia la detrazione Irpef del 19% relativa alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale e relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli su un importo massimo di 632 euro per ogni figlio.

Con la circolare n. 3 del 2 marzo 2016 dedicata agli oneri detraibili e deducibili, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le tasse, i contributi obbligatori o volontari, e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica, rientrano tra le spese per la frequenza di scuole d'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria e hanno un limite di detraibilità di 400 euro per alunno o studente. Viene escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Interventi per il recupero edilizio

Sempre in tema di detrazione  per il  2015 sono state prorogate le detrazioni (maggiorate) relative alle spese per interventi di recupero edilizio, acquisto mobili e interventi di risparmio energetico.

In particolare:

Ricordiamo che le sopra citate detrazioni vanno ripartite in 10 anni, inoltre ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata le banche provvedono ad inviare i dati relativi a tale tipo di intervento all'Agenzia delle Entrate. La legge ai fini della detrazione richiede oltre ai requisiti oggettivi anche dei requisiti soggettivi che non possono essere conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria, di conseguenza i dati relativi alle ristrutturazioni (relativamente alla precompilata) saranno indicati in un foglio allegato.

Presentazione del modello

Il modello 730 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio 2016:

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, tale possibilità è tuttavia consentita solamente nell’ipotesi di percezione di redditi di lavoro dipendente, redditi da pensione e alcune tipologie di redditi assimilati. In alternativa il contribuente può sempre presentare il modello ordinario con le previste modalità.

La presentazione diretta fa riferimento al modello precompilato, per il quale il contribuente accede direttamente al modello con l’utilizzo del Pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o la Carta Nazionale dei Servizi.  Dopo aver visualizzato la dichiarazione il contribuente può accettarla senza apportare modifiche,  modificarla  inserendo un reddito o una spesa non riportata nella precompilata.  Alternativamente alla presentazione autonoma il contribuente può incaricare il sostituto d’imposta, ma solo se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale. Presentando la dichiarazione al sostituto bisogna consegnare oltre alla delega per l’accesso al Modello 730 precompilato, il modello 730-1.

Presentazione tramite Caf o professionisti abilitati

La maggior parte dei contribuenti in genere per la presentazione della dichiarazione dei redditi si affida ai Caf o  a professionisti abilitati. Il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata, e per ogni dichiarazione conforme il professionista abilitato rilascia un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).  

La presentazione tramite Caf o professionista abilitato determina alcune particolari conseguenze in quanto, come da art. 6, D.Lgs 175/2014, fatto salvo il caso della colpa grave o del dolo da parte del contribuente, il professionista o il Caf rischiano in prima persona le irrogazioni delle sanzioni che sarebbero normalmente attribuibili al contribuente in caso di suo errore.

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare:

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Il rilascio del visto sulla dichiarazione elaborata è conseguenza della verifica:

Il visto di conformità infedele

L’art.6 del D.Lgs. 175/2014 (Decreto semplificazioni) prevede che, salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Si determina una “sostituzione” di colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.  

Con la circolare n. 34 del 22 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito alle nuove responsabilità di Caf e professionisti abilitati ed all'apposizione di un visto di conformità infedele, e la stessa circolare prevede che tale regime di responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata.

Il Decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto che in caso di rilascio da parte del CAF o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” questi dovrà pagare in luogo della sanzione da 258 a 2.582 euro, l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia (come detto) stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.

Polizza assicurativa

Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa per garantire il risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente. Nello specifico, il D.Lgs. n. 175/2014, (Decreto Semplificazioni), ha previsto l’aumento del massimale a 3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di  1.032.913,80 euro).  La copertura assicurativa si deve riferire alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione.

Il massimale della polizza deve essere adeguato:

La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia. La polizza assicurativa deve prevedere per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto che la polizza deve prevedere anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.

L’elenco della DRE

Per rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione per l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

I professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, per mantenere l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa e l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato.

Eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni iniziali vanno comunicati alla DRE entro 30  giorni dal loro verificarsi. Relativamente alle modalità operative di invio del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, in generale è ammesso l'invio tramite PEC, raccomandata A/R, o la consegna a mano, tuttavia è opportuno verificare le modalità di inoltro presso la DRE competente.

Quadro Normativo

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016

Circolare n. 3 del 2 marzo 2016

Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Legge n. 107 del 13 luglio 2015

Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014

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