Modello Irap 2023, le novità per il costo del lavoro

Pubblicato il 20 luglio 2023

Dal modello IRAP 2023 si applicano a “regime” le semplificazioni relative il costo dei dipendenti a tempo indeterminato introdotte dall’articolo 10 del D.L.n. 73/2022 convertito. Infatti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997, sono state semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione dell’intero costo del personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nel modello dichiarativo. Le ulteriori deduzioni (es. addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, apprendisti, disabili), invece, sono state circoscritte ai lavoratori assunti con contratti di differenti tipologie.

Così, tenuto conto delle nuove disposizioni:

Sono, infine, novellati i contenuti dei commi 4-septies e 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997. Il comma 4-octies, in particolare, prevede che – ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli artt. da 5 a 9 del D.Lgs.n. 446/1997 - sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Sul piano temporale, il legislatore fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 22.06.2022 (ossia il 2021, per i soggetti “solari”), ferma restando la possibilità, ove più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte. Da quest’anno, invece, le modifiche trovano applicazione “a regime” e l’unica modalità di redazione consentita è quella semplificata.

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