Con avviso reso noto il 17 febbraio 2016, il Ministero della Giustizia ha messo a punto il modello (provvisorio) per le richieste di risarcimento da eccessiva durata del processo. Ciò, dando seguito alle ultime previsioni di cui alla Legge Stabilità 2016, ai sensi della quale, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla Legge n.89/2001, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ex articoli 46 e 47 D.p.r. n. 445/2000, che attesti:
Tale dichiarazione, corredata della relativa documentazione, deve essere inviata alla Corte d’Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale ex art. 5 sexies, comma 3 Legge n. 89/2001 - con il quale il Ministro della Giustizia e dell’Economia predisporranno il modello definitivo - è possibile utilizzare il presente schema, reso disponibile nel sito istituzionale della Giustizia.
Si precisa che la suddetta dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata su richiesta dell’amministrazione, mentre in caso di sua mancata, incompleta od irregolare trasmissione, l’ordine di pagamento non può essere emesso.
Si ribadisce inoltre che, secondo la nuova versione della Legge Pinto post Stabilità 2016, l’amministrazione effettua il pagamento entro 6 mesi dalla trasmissione della dichiarazione; termine che tuttavia non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della stessa.
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